Il requisito dell’autografia nel testamento olografo

Sul requisito dell’autografia, per la validità del testamento olografo.

Al riguardo, la giurisprudenza si è mostrata particolarmente rigorosa. Vediamo di seguito come si è espressa.


La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 cod. civ. l‘autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l’olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza portanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell’intero testamento secondo il principio utile per inutile non vitiatur. (Cass. 7 luglio 2004, n. 12458, GC, 2004, I, 2941).


Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell’autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore (Cass. 17 matzo 1993, n. 3163, VN, 1993, I, 1450).


La validità del testamento olografo, ai sensi dell’art. 602 cod. civ., esige l’autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pura di altra persona (ancorché si tratti di mero aiuto o guida della mano, per sopperire alla carenza d’istruzione od allo stato di salute del testatore) – (Cass. 10 luglio 1991, n. 7636, AC, 1992, 40), anche qualora risulti dal testo del documento il consenso del de cuius a tale modus procedendi (Trib. Salerno 1° matzo 2004, AC 2004, 628).


E’ valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione (nella specie, in base all’enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza) – (Cass. 7 gennaio 1992, n. 32, VN, 1992, 637; GC, 1992, I, 1495).


Il testatore che, a causa del suo stato di salute o per carenza di istruzione, redige il testamento olografo con l’aiuto di altra persona che gli guida la mano, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, tuttavia, ciò comporta la mancanza dell’autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale si richiede che data, testo dell’atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto o in parte opera di altra persona, ancorché si tratti di mero aiuto o guida della mano, per sopperire alla carenza d’istruzione od alto stato di salute del testatore. (Cass. 10 Iuglio 1991, n. 7636, GI, 1993, I, 1, 197).

E’ però da segnalare un orientamento difforme

L’atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo, a nulla rilevando che l’atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l’autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l’acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all’imposta sulle successioni (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21477, GCM, 2007, 10).


E’ valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione (Cass. 7 gennaio 1992, n. 32, VAT, 1992, I, 637).


Ai fini dell’identificazione del requisito dell’autografia del testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è redatta. Detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorché l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente scritta dal de cuius e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse) – (Cass. 5 agosto 2002, n. 11733, WN, 2002, I, 1481).