Forme ordinarie e forme speciali di testamento

La forma del testamento

Il testamento è un atto solenne che deve essere compiuto, a pena di invalidità, nelle forme previste dalla legge.

L’ordinamento giuridico italiano non conosce il testamento orale (testamento nuncupativo): la dottrina prevalente, contrariamente alla giurisprudenza e ad altra parte della dottrina, lo considera inesistente e, pertanto, insuscettibile di conferma ex art. 590 c.c.

Pertanto è possibile confezionare testamenti in base a:

  • forme ordinarie
    testamento olografo e testamento per atto notarile,
    che può essere pubblico o segreto
  • forme speciali (ant. 609-619 c.c.), le quali sono tali perchè semplificate (qualitativamente o quantitativamente) rispetto alle formalità richieste per il testamento pubblico. Ciò si spiega in ragione di particolari circostanze o situazioni, nelle quali il testatore si trovi a redigere la scheda testamentaria, le quali rendano impossibile o particolarmente difficoltoso il ricorso alle forme ordinarie.

Forme ordinarie di testamento

Testamento olografo

Quanto alle forme ordinarie di redazione, occorre primariamente menzionare il testamento olografo (art. 602 c.c.) che e quello redatto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Esso costituisce, secondo l’opinione comunemente diffusa, la forma più semplice di negozio testamentario; forma che soddisfa l’esigenza della segretezza e dell’economicità, sebbene renda la scheda testamentaria suscettibile di smarrimento, sottrazione o distruzione.

A tale ultimo riguardo giova evidenziare, in ogni caso, che la Legge prevede un rafforzamento dell’obbligo di consegna del testamento olografo al notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.) attraverso sanzioni civili (indegnità: art. 463, n. 5, c.c.), per i casi di soppressione, celamento o alterazione della scheda, e sanzioni penali, per il caso di falsificazioni (art. 491 c.p.).

Quanto ai singoli requisiti di forma, i quali devono tutti congiuntamente sussistere per la validità del negozio, giova precisare quanta segue.

In generale la giurisprudenza ha affermato:

  • Affinchè un testamento olografo possa considerarsi valido è necessaria la sussistenza indefettibile e congiunta di tutti i requisiti previsti dall’art. 602 c.c. ivi compresa la sottoscrizione; in difetto di tale ultimo requisito la conseguenza che ne deriva è la nullità del testamento sancita perentoriamente dall’art. 606 c.c.
  • Lautografia, la cui mancanza rende il testamento nullo, ha il duplice fine di garantire l’autenticità di quanto disposto con il testamento e di evitare che terzi possano manometterlo. Essa richiede che la «scheda testamentaria» sia scritta per intero di pugno dal testatore (dichiarazione di ultima volontà, data e sottoscrizione), sicché è da escludere I’utilizzo di strumenti meccanici. In particolare la redazione deve essere effettuata dal disponente con la sua abituale grafia. Pertanto è inammissibile una scrittura a stampatello.

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c. l’autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l’olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l’importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell’intero testamento secondo il principio utile per inutile non vitiator.

La pubblicazione del testamento olografo, sebbene non sia configurabile come un requisito di validità e di efficacia, costituisce un atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione. (Cass. 23 giugno 2005, n. 13487, RN, 2006, 4, 1110)

L’istituto dell‘esecutore testamentario si concreta in un ufficio di diritto privato, con alcuni accenti pubblicistici, in base al quale l’esecutore, in forma della clausola testamentaria che lo nomina, e investito del potere di compiere determinati atti. L’esecutore testamentario, pur agenda in nome proprio, non acquista per se diritti o assume in proprio obblighi, che poi debba trasferire o addossare ad altri mediante apposito negozio di trasmissione, in quanto gli effetti degli atti da lui compiuti ricadono direttamente nel patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi. (Cass. 24 aprile 1965, n. 719, GC 1965, 1, 2293)

Testamento pubblico

Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio e che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.
(Cass. 11 luglio 1975, n. 2742, GC 1975, 1, 1615.)

L’efficacia probatoria del testamento pubblico di persona cieca ed assai debole d’udito, redatto non alla presenza di quattro testimoni -come prescritto dall’art. 603 c.c.- e recante attestazione del notaio che il testatore, pur essendo cieco, era comunque in grado di udire seppure con il supporto di apposito apparecchio acustico – può essere rimossa solamente con la proposizione della querela di falso ex art. 2700.
(Cass., sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4777, VIV, 2007, I, 1294)

Testamento segreto

La norma di cui all’art. 604, 1° co., c.c., secondo cui il testamento segreto, se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata.

Tale funzione non viene assolta ove la dislocazione delle sottoscrizioni non sia tale da assicurare che il controllo, da parte del testatore, sia stato esteso a tutta l’entità spaziale del documento, affinchè, anche per effetto di interpolazioni, sostituzioni, trafugamenti, occultamenti maliziosi di chi ha provveduto alla scrittura il testatore non abbia avuto modo di prendere visione di tutte e di ciascuna delle clausole inserite nell’intero contesto del documento, con la conseguenza che la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio è necessaria anche quando si tratta di un foglio unico piegato in due, in guisa da formare due pagine con quattro facciate. (Cass. civ., 24 ottobre 1973, n. 2723, FI, 1974, I, 414)

Forme speciali di testamento

E’ il caso del testamento fatto da chi non può confezionare in forma ordinaria perchè:

  • si trova in un luogo dove domina una malattia reputata contagiosa
  • perchè sono in atto calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.)
  • testamento redatto da civili o militari a bordo di navi (ant. 611 ss. c.c.) o aeromobili che siano in viaggio (art. 616 c.c.)
  • ovvero del testamento di militari e assimilati al seguito delle forze armate dello Stato (art. 617 c.c.).

La disciplina delle singole figure, aventi in comune la dichiarazione resa dal testatore ad un pubblico ufficiale o assimilato (ad es., giudice del luogo, sindaco o chi ne fa le veci, ufficiale o cappellano militare o ufficiale della Croce Rossa o ufficiale del Corpo militate dell’Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta) e la redazione per iscritto da parte di quest’ultimo, presenta taluni tratti comuni:

  1. la semplificazione della forma, ridotta, a seconda dei casi, alla redazione in forma scritta da parte dell’ufficiale che riceve e sottoscrive, alla sottoscrizione del testatore e/o dei testimoni;
  2. la provvisorietà dell’efficacia dell’atto, che decade automaticamente trascorsi tre mesi dalla cessazione della circostanza di emergenza (artt. 610, 615, 618 c.c.);
  3. la necessità del deposito dell’atto (art. 614 c.c.);
  4. le fattispecie di nullità (art. 619 c.c.).

A proposito delle forme del testamento, e in particolare delle norme per la validità del testamento olografo, da “Successioni Mortis Causa” scritto dall’Avvocato Roberto Campagnolo.

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